Legge 398/1991 questa sconosciuta: quali sono le agevolazioni previste e chi ne può beneficiare

Chiunque gestisca un’associazione o una società sportiva dilettantistica è conscio dell’importanza che la legge 398/1991 riveste. Questo articolo vuole analizzare l’appena citata normativa, mettendo in evidenza chi effettivamente ne può beneficiare e quali sono le agevolazioni che essa prevede.

Volendo scendere nello specifico, il regime fiscale ex legge 398 dispone le seguenti agevolazioni:

  1. Iva: essa viene determinata forfettariamente sulle entrate, nel seguente modo:
  • Diritti tv o trasmissioni radio: l’Iva è imponibile per i 2/3;
  • Attività commerciale, spettacoli sportivi e pubblicità: l’Iva è imponibile al 50%;
  • Sponsorizzazioni: l’Iva è imponibile al 90%.
  1. Ires: la base imponibile è desunta applicando l’aliquota del 3% ai proventi commerciali e successivamente aggiungendo le plusvalenze patrimoniali interamente tassate.
  2. Irap: se l’entità associativa svolge attività commerciale, l’imponibile Irap è calcolato sommando all’imponibile Ires le retribuzioni dei dipendenti, i compensi per lavoro occasionale e gli interessi passivi.

Come è facile comprendere, si configura un sistema di gran favore per quelle realtà associative che ne possono godere. In tal senso, crediamo sia importante analizzare quali sono i requisiti di accesso al regime agevolato. 

Prima di tutto, si rende necessario fare una breve premessa. La legge 398/1991 non riguarda solo ed unicamente alle associazioni o alle società sportive dilettantistiche, giacché la legge 66/1992 e la 350/2003 ne hanno estesa l’applicazione rispettivamente alle pro-loco, alle associazioni bandistiche e ai cori amatoriali.

Volendo analizzare il settore dello sport, i requisiti per accedere ai benefici fiscali previsti sono:

  1. Soggettivi: 
  • Assenza dello scopo di lucro;
  • Iscrizione al Registro CONI e affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una delle Federazioni Sportive Nazionali.
  1. Oggettivi, cioè l’assenza di proventi derivanti da attività commerciali superiori a 250.000 €.

Quindi, quello a cui siamo di fronte è un sistema che supporta notevolmente le entità associative impiegate nel settore dello sport, sebbene c’è sicuramente da sottolineare che è importantissimo assicurare la regolarità amministrativa dell’organizzazione (tenuta dei libri sociali ecc.), poiché sussistono una serie di cause che possono portare all’uscita dal regime agevolato. Tali sono:

  1. Superamento della soglia di 250.000 € di proventi commerciali;
  2. Effettuazione di operazioni di valore superiore a 516,46 € attraverso strumenti di pagamento non tracciabili;
  3. Violazione della democraticità.

In definitiva, non si può che apprezzare l’impegno profuso dal legislatore che, ormai 16 anni fa, con l’approvazione di questa legge ha deciso di promuovere in modo importante l’associazionismo sportivo, sebbene, da un altro punto di vista, la sussistenza di cause di decadenza dovrebbe spingere le organizzazioni beneficiarie a concentrare maggiore attenzione sul proprio modo di operare affinché si possa evitare che un utilizzo non ponderato di questi strumenti si configuri come vera e propria fattispecie di abuso.